ORDINANZA N. 4/2026
TENUTO CONTO del progetto di RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA E VIE PUBBLICHE ADIACENTI LA CHIESA DI SANTA CATERINA ALESSANDRIA - FSC-2021-2027-AREA-ROERO e relativa Autorizzazione da parte della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo MIC|MIC_SABAP-AL|08/05/2026|0007303-P;
CONSIDERATO che i lavori saranno eseguiti per lotti funzionali al fine di garantire in ogni caso il passaggio in Via IV Novembre;
CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e la sicurezza stradale, tenuto conto che la modifica della viabilità non reca pregiudizio alla circolazione in presenza di percorsi alternativi;
RITENUTO opportuno impartire disposizioni per il transito e la sosta dei veicoli su detto tratto di strada, in relazione al prevedibile afflusso di pubblico e di automezzi;
VISTO il D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli art. 5, 6 e 7;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 10 luglio 2002 ("Disciplinare tecnico relativo ai schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo")
VISTO l’articolo 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
ORDINA
La chiusura parziale e temporanea di Via IV Novembre (lato desto della chiesa) dal 04 Novembre 2026 fino a fine lavori e contestuale chiusura di porzione di piazzetta retrostante la Chiesa di Santa Cateria Alessandria, garantendo comunque il passaggio sul lato sinistro della chiesa;
il divieto di sosta con rimozione forzata per i due stalli posizionati in prossimità della confraternita (lato sinistro chiesa) dal 04 Novembre fino a fine lavori dalle ore 08:00 alle ore 18:00 nei giorni feriali.
DISPONE
che si provveda:
- Che l'impresa esecutrice dei lavori provveda, a propria cura e spese, alla posa, manutenzione, gestione e successiva rimozione della prescritta segnaletica stradale temporanea di cantiere d'obbligo e di deviazione, in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada e dal D.M. 10 luglio 2002.
- Che sia in ogni caso sempre garantito ed assicurato il transito in sicurezza ai mezzi di soccorso, di emergenza e delle forze dell'ordine.
- Che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune e collocazione della relativa segnaletica stradale.
- Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.
- Manda a dare notizia al pubblico della presente Ordinanza mediante affissione all’Albo Pretorio digitale del Comune ed applicazione sui relativi segnali stradali.
- Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’Art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.
Ai sensi dell’art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte con sede in Torino entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
IL SINDACO
Michele LUSSO